STATUTO DELLA FAMIGLIA PERUGINA

(aggiornato con modifiche approvate dalla Assemblea dei soci nella seduta del 10 agosto 2013)

Art. 1 – Il giorno 20 dicembre 1957 si è costituita una associazione fra perugini, con la denominazione di «Famiglia Perugina»; tale associazione ha la propria sede centrale in Perugia e può costituire dei gruppi corrispondenti nelle altre città d’Italia, ed eventualmente anche all’estero, ove si siano raccolti per lo meno dieci soci aderenti.Anche questi gruppi potranno denominarsi «Famiglia Perugina», purché siano sempre in relazione con la sede centrale e da questa approvate.

Art. 2 – Scopi dell’associazione sono:a) mantenere fra gli associati, e possibilmente fra i perugini tutti, il senso storico, umanistico, tradizionale della nostra terra;b) tutelare gli interessi della città e delle frazioni del comune, tanto nell’ambito della storia, dell’arte, del costume, quanto nelle contingenze immanenti della vita economica, culturale, sociale, ecc. e nel divenire di Perugia sotto ogni aspetto, ed in tale azione ispirandosi all’esempio dei migliori perugini, che ci hanno preceduto e che hanno meritato dalla patria, la memoria dei quali va serbata e rievocata, affinché le nuove generazioni possano conoscere e non dimenticare le glorie del nostro passato cittadino e comunale;c) promuovere ed effettuare lo studio dei più importanti problemi civili e formulare concrete proposte sulle questioni più vitali della pubblica amministrazione, inserendosi, quale libera voce della città e del comune, negli esami e nelle discussioni dei problemi stessi.

Art. 3 – L’associazione è aperta ad ogni categoria sociale ed è assolutamente e lealmente apolitica.

Art. 4 – Soci effettivi: appartengono alla categoria dei soci effettivi coloro che, avendo superato l’età di anni 18, siano nati nel territorio del comune di Perugia, oppure, essendo nati altrove, discendano da una famiglia perugina, o abbiano la residenza in Perugia da non meno di trenta anni.Soci benemeriti: appartengono alla categoria dei soci benemeriti i nativi e non nativi di Perugia ai quali sia stata conferita tale qualifica per eccezionali motivi di benemerenza cittadina, in qualsiasi campo di attività, con apposita e motivata deliberazione della assemblea generale.Soci amici: possono essere ammessi come soci amici coloro i quali, pur non avendo i requisiti per essere soci effettivi, mantengono con la città di Perugia o con il territorio del suo comune significativi e duraturi legami sociali, familiari, culturali o lavorativi.Soci onorari: sono riconosciuti soci onorari di diritto il sindaco pro-tempore di Perugia e coloro ai quali sia stata conferita la cittadinanza onoraria di Perugia con regolare deliberazione del consiglio comunale.

Art. 5 – Per essere ammessi all’associazione nella categoria dei soci effettivi occorre farne domanda scritta al consiglio direttivo.Per essere ammessi all’associazione nella categoria dei soci amici occorre farne domanda scritta al consiglio direttivo ed essere presentati da due soci effettivi.Il consiglio direttivo delibera sull’ammissibilità delle domande, con ogni riservatezza e senza formalità.Il consiglio stesso ha facoltà di radiare dall’albo sociale, per motivi di indegnità, qualsiasi iscritto, dopo aver assunto riservate e diligenti informazioni sulla di lui condotta morale; procede anche alla radiazione, per morosità, degli iscritti che non si trovino al corrente con la cassa sociale per l’importo di un anno.Avverso le decisioni del consiglio direttivo è ammesso reclamo al collegio dei probiviri.

Art. 6 – I soci effettivi ed i soci amici si obbligano a versare un contributo annuale anticipato, nella misura che verrà stabilita anno per anno dalla assemblea generale; qualora entro il mese di dicembre non siano state presentate dimissioni scritte, regolarmente accolte dal consiglio direttivo, tutti i soci effettivi ed amici rimangono impegnati al versamento dei contributi per l’anno successivo.Gli altri soci benemeriti ed onorari possono effettuare contribuzioni volontarie, nella misura che riterranno opportuna; anche i soci effettivi possono versare contribuzioni volontarie, oltre quella obbligatoria.

Art. 7 – L’assemblea generale dei soci si riunisce annualmente entro il mese di febbraio per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, la relazione e discussione sull’attività svolta, sul programma e sul preventivo dell’anno a venire.L’assemblea può essere convocata in via straordinaria anche su richiesta di almeno un decimo dei soci effettivi in regola col versamento delle quote sociali.Qualsiasi assemblea per essere valida deve raccogliere in prima convocazione la presenza della maggioranza dei soci effettivi ed amici; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un numero di soci effettivi ed amici che risulti superiore del doppio più uno di quello dei componenti il consiglio direttivo ed il collegio sindacale.E’ ammessa la partecipazione all’assemblea conferendo delega ad altro socio; ciascun socio potrà ricevere al massimo tre deleghe dai Soci deleganti.Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 8 – Gli organi direttivi dell’associazione durano in carica un biennio.Ogni due anni l’assemblea generale, appositamente convocata, procede all’elezione del consiglio direttivo composto da un minimo di 7 (sette) consiglieri ed un massimo di 15 (quindici).I consiglieri eletti si riuniscono immediatamente per procedere alla nomina d’un presidente, due vice-presidenti, un segretario, un tesoriere.

Art. 9 – Nella stessa assemblea generale biennale si procederà altresì alla elezione dei tre componenti il collegio sindacale, che avrà la funzione di controllo della gestione economica dell’associazione e la revisione del bilancio prima della sua presentazione all’assemblea per l’approvazione.Presidente del detto collegio sarà il sindaco eletto col maggiore numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d’età.

Art. 10 – Nella stessa assemblea generale biennale si procederà anche alla nomina di un collegio dei probiviri composto di tre membri, che avrà la funzione di decidere i reclami dei soci avverso le decisioni del consiglio direttivo, dirimere e comporre eventuali vertenze insorte tra soci, nonché ogni questione morale che interessi l’associazione.Presidente del detto collegio sarà il proboviro eletto col maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d’età.

Art. 11 – In ogni votazione i soci potranno votare soltanto nominativi pari a due terzi degli eleggibili e ciò per assicurare uno spazio alla minoranza.

Art. 12 – La direzione dell’associazione è rimessa al consiglio direttivo composto dal presidente, dai due vice-presidenti, dal segretario, dal tesoriere e da tutti i consiglieri eletti.Per essere valide le delibere del consiglio direttivo, lo stesso dovrà essere composto da almeno due terzi dei suoi membri.Le delibere, se non v’è l’unanimità, possono essere prese a maggioranza semplice; a parità di voti, è determinante il voto del presidente.Alle riunioni del consiglio direttivo potrà partecipare anche il presidente del collegio sindacale, senza però diritto di voto.La rappresentanza dell’associazione spetta al presidente o, in sua assenza, al vice-presidente anziano e, in assenza anche di questo, all’altro vice-presidente.Salvo i casi d’urgenza, il presidente non potrà comunque prendere decisioni, se non sentito e su conforme parere del consiglio direttivo.

Art. 13 – Tutte le funzioni inerenti alle cariche sociali sono disimpegnate gratuitamente e possono dare soltanto diritto al semplice rimborso delle spese vive incontrate per speciali incarichi conferiti su deliberazione del consiglio direttivo.

Art. 14 – Le modifiche allo statuto sociale possono essere apportate soltanto dall’assemblea generale, alla quale intervenga – anche per delega – per lo meno un terzo dei soci effettivi, in regola con il versamento dei contributi annuali.

Art. 15 – L’associazione può essere sciolta in base a deliberazione dell’assemblea generale, purché vi intervengano per lo meno due terzi dei soci effettivi, e la motivata proposta di scioglimento riporti, a scrutinio segreto, il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti.Qualora non sia possibile raggiungere il prescritto numero dei presenti, la proposta di scioglimento può anche essere messa in votazione, mediante referendum con quesito a domicilio.Il fondo di cassa, le altre eventuali attività, insieme ai documenti, ricordi, pubblicazioni, ecc. verranno depositati presso il comune di Perugia, che ne curerà la conservazione e la riconsegna al nuovo consiglio direttivo qualora l’associazione dovesse ricostituirsi con gli stessi scopi essenziali di cui all’art. 2.

Art. 16 – Il consiglio direttivo può adottare, ove ne ritenga la necessità, un regolamento per l’attuazione del presente statuto; in tal caso il testo verrà predisposto dallo consiglio direttivo, che lo approverà in una speciale riunione con il collegio sindacale e ne darà poi comunicazione all’assemblea generale dei soci per ottenerne la ratifica.

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